Art. 25.
(Potere sostitutivo della regione autonoma).

      1. La regione autonoma esercita il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui vi è un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni conferite

 

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e ciò è lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale.
      2. La legge regionale, approvata con il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, stabilisce i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e le garanzie procedimentali per l'ente locale interessato secondo il principio di leale collaborazione.